TOPONOMASTICA LATINENSE

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Molto specifica è la Circolare Ministeriale 313 del 12 novembre 1980, emanata dal Ministero dell’Interno, che regola l’intitolazione di scuole, aule scolastiche e locali interni alle scuole.
Il paragrafo 1 della circolare inizia col definire precisamente il campo d’applicazione della circolare, chiarendo ch’essa s’intende valevole per “tutti i tipi di scuola, con esclusione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria”. In seguito aggiunge che “sono comprese, oltre alle scuole statali, le scuole pareggiate, quelle parificate, legalmente riconosciute, quelle autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e le scuole materne vigilate”. Viene precisato infine che debbono intendersi abrogate le precedenti circolari ministeriali in materia, ormai effettivamente datate (una del 1928 ed un’altra del 1947).
Il par. 2 prende atto della circostanza che non esiste una specifica disciplina legislativa sull’intitolazione di scuole ed aule scolastiche; ma stabilisce che possono applicarsi gli articoli 3 e 4 della legge 1188/1927, che si riferiscono in modo generico a monumenti, lapidi e ricordi permanenti. Tuttavia il Ministero spiega che, per esigenze di chiarezza, ha deciso di emanare una circolare sul tema “allo scopo di evitare il ripetersi di quesiti da parte delle istituzioni scolastiche e degli Uffici periferici, e di superare la ricorrente incertezza di comportamenti”. Si trovano poi indicati i principî direttivi cui la circolare intende conformare le successive attività di intitolazione nell’ambito scolastico. Si legge infatti che “il DPR 31 maggio 1974, n. 416, ha creato nuovi organi (collegiali) della scuola dotati di specifiche competenze, e che, conseguentemente, una disciplina aggiornata della materia in esame deve tener conto di tale circostanza”. Inoltre la circolare espressamente dice che sua intenzione è “perseguire anche la finalità di sostenere l'autonomia decisionale degli organi collegiali delle scuole e di decentrare a livello locale l'emanazione di provvedimenti che, per loro natura, non si presentano di prevalente o rilevante interesse nazionale”.
Il successivo par. 3 definisce in dettaglio il procedimento da seguire per l'intitolazione di scuole, chiarendo anzitutto che “l'intitolazione può essere riferita soltanto a persone decedute”. Quindi, prevede due distinte procedure a seconda che il soggetto sia deceduto da più di 10 anni o da meno. Il punto a si occupa della prima opzione. Se quindi la persona cui si vuole intitolare la scuola, aula, etc. è deceduta da oltre 10 anni, l'intitolazione “viene deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto, sentito il collegio dei docenti”. Si stabilisce poi che la deliberazione dev’essere inviata al Provveditore, che acquisisce le valutazioni del Prefetto e della Giunta Comunale. Se queste valutazioni sono favorevoli, “il Provveditore emana il decreto di intitolazione inviandolo poi integralmente alla scuola e al Ministero”. Ove invece le valutazioni, od anche solo una di queste, siano sfavorevoli, “la deliberazione è rinviata al direttore didattico o preside per un riesame da parte del consiglio di istituto. Se quest'ultimo conferma la propria deliberazione, il Provveditore emana il decreto di intitolazione”. Tuttavia, il Provveditore può anche imporre al consiglio di circolo o di istituto la sostituzione del nominativo, se il Prefetto o la Giunta Comunale fanno ravvisare “elementi di particolare gravità (es.: intitolazione a persona che, per fatti compiuti in violazione della legge penale e dell'ordine costituzionale, sia suscettibile di determinare nella scuola o fuori della scuola, elementi di turbativa per la convivenza civile)”. Se il consiglio intende sostituire la persona cui intitolare la scuola, la procedura riprende dall’inizio. Il punto b prevede lo stesso iter per le persone decedute da meno di 10 anni, ma con alcuni cambiamenti. In questo caso infatti “il Provveditore, acquisita la valutazione della Giunta Comunale, interessa il Prefetto (inviandogli la documentazione completa) che riferisce al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione civile”. Il Ministero quindi valuta il caso e comunica la propria decisione al Prefetto, il quale poi la comunica, attraverso il Provveditore, alla scuola richiedente. Il Provveditore, “qualora il Ministero dell'Interno abbia concesso la deroga prevista dall'art. 4, ultimo comma, della l. 1188/1927, emana il decreto di intitolazione”. La circolare chiarisce anche che nei Conservatorî e nelle Accademie di Belle Arti, dove non esiste né il consiglio di circolo né quello d’istituto, provvede il consiglio di amministrazione. Il punto c conclude dicendo che, in entrambe le procedure, il Provveditore “può acquisire il parere della Deputazione di storia patria o (dove questa manchi) della Società storica del luogo o della Regione, e della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali. In tal caso, copia del parere è inviata al Prefetto unitamente alla richiesta di valutazione sulla intitolazione deliberata dal consiglio di circolo o di istituto”.
Il par. 4 dispone che siano seguite queste procedure anche per l’intitolazione di aule scolastiche e di altri locali interni, nonché per l’apposizione di lapidi o ricordi permanenti. Per quanto riguarda invece “i ricordi non permanenti (es.: collocazione di una lapide per durata limitata predeterminata), a tal fine è sufficiente la deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, da comunicarsi al Provveditore”.
Il par. 5 prende in esame il caso di fusione di più istituti scolastici. Qui “il consiglio di circolo o di istituto delibera il mantenimento di una delle sue intitolazioni (quella della scuola incorporata o quella della scuola nella quale confluisce la scuola soppressa come entità autonoma). La deliberazione è trasmessa al Provveditore per l'emanazione del decreto di intitolazione”. Tuttavia, per circostanze motivate e giustificate, il consiglio può anche proporre una nuova intitolazione, diversa da quelle precedenti: in tal caso valgono le disposizioni dei paragrafi 3 e 4. La circolare non prende in considerazione l’ipotesi di mantenere entrambe le intitolazioni, unendole (come nel caso del Sani-Salvemini o del Galilei-Sani); ma devo dire che spesso questa è la soluzione preferita.
L’ultimo paragrafo, il par. 6, spiega che “l'intitolazione, una volta stabilita, può essere mutata con la stessa procedura stabilita nei paragrafi 3 e 4”. Tuttavia, ciò può avvenire solo “per il sopravvenire di particolari circostanze da motivarsi adeguatamente (es.: venir meno dei presupposti che sostenevano la precedente intitolazione; impossibilità, in rapporto all'evoluzione della coscienza pubblica, del ricordo di comportamenti che il momento storico considera inattuali o contrastanti con gli intessi nazionali)”.
 
 
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