TOPONOMASTICA LATINENSE

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Un accenno all’odonomastica si trova anche nella Legge 1228 del 24 dicembre 1954, ossia l’“Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”. Il suo art. 10 infatti, molto concisamente, stabilisce che “Il Comune provvede all’indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica”.
Connesso alla legge 1228/1954 è il suo Regolamento d’esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 136 del 31 gennaio 1958. Qui la toponomastica è presa in considerazione in maniera più approfondita. Importante è anzitutto l’art. 36, sugli adempimenti ecografici, che al comma 1 prescrive: “Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, da indicarsi su targhe di materiale resistente”. Il comma 2 definisce che cosa debba intendersi per area di circolazione, e ci informa che “Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità”. Il comma 3 infine stabilisce che l’attribuzione dei nomi deve seguire le norme previste dalle leggi del 1923 e del 1927.
L’art. 40, rubricato “Stradario”, dispone alcuni obblighi per le amministrazioni comunali. Infatti vi si legge che “In ciascun Comune l’ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l’aggiornamento dello stradario, in cui devono essere elencate, in un unico ordine alfabetico per tutto il Comune, le denominazioni delle aree di circolazione, nonché le altre notizie contemplate nel modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’ISTAT”.
Questi provvedimenti legislativi sono però stati sostituiti dal nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, e cioè il DPR 223/1989, che scrive una nuova regolamentazione della materia.
 
 
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